Pergotenda

Occorre distinguere tra la pergotenda, considerata un’opera di edilizia libera, e le strutture che richiedono un permesso di costruire. Due sentenze recenti del TAR Campania e del Consiglio di Stato chiariscono i criteri per identificare una pergotenda:

  • Sentenza TAR Campania (11 luglio 2024, n. 1464): Un’azienda aveva presentato una SCIA per una pergotenda, ma il Comune ha ritenuto che la struttura fosse troppo pesante e permanente per essere considerata tale, richiedendo invece un permesso di costruire. I giudici hanno concordato, poiché la struttura aveva caratteristiche di stabilità e permanenza, configurandosi come una nuova costruzione.
  • Sentenza Consiglio di Stato (23 luglio 2024, n. 6631): Viene ribadito che una pergotenda deve essere una struttura leggera e amovibile, destinata a supportare una tenda retrattile. Una struttura stabile e permanente, come una tettoia, non può essere classificata come pergotenda e richiede quindi permesso di costruire.

 

Tettoia

È fondamentale la questione del titolo edilizio necessario per la costruzione di una tettoia. Analizziamo un caso specifico attraverso una recente sentenza del TAR Campania (11 luglio 2024, n. 1459). In generale, la giurisprudenza consolidata afferma che l’installazione di tettoie o strutture simili, se di dimensioni ridotte e con la funzione di arredo o protezione, non richiede il permesso di costruire. Tuttavia, se queste strutture alterano visibilmente l’edificio, è necessario ottenere tale permesso.

Nel caso esaminato dal TAR Campania, si trattava della realizzazione di una tettoia composta da pannelli in plexiglass e telai in legno, sostituendo una precedente struttura. Nonostante le dimensioni considerevoli (11 metri di lunghezza, 4,5 metri di larghezza e 2,3 metri di altezza), i giudici hanno stabilito che non era necessario il permesso di costruire. Questo perché la tettoia non incideva significativamente sull’assetto urbanistico.

Questa sentenza si allinea con una precedente decisione dello stesso tribunale (5 dicembre 2022, n. 3289), secondo cui una tettoia aperta su tutti i lati non crea volumetria né incide sui prospetti dell’edificio. Rientra così nella disciplina della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per interventi di ristrutturazione edilizia.

La regola generale prevede che le tettoie di piccole dimensioni e con funzioni di riparo non richiedano il permesso di costruire. Quelle di maggior impatto strutturale sì. Tuttavia, la giurisprudenza recente mostra come, in alcuni casi specifici, anche strutture più grandi possano essere realizzate con una semplice SCIA, se non modificano sostanzialmente l’assetto dell’edificio.

 

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