Per i rifiuti provenienti dalle attività edilizie dal 26 settembre 2024 cambia tutto.

L’11 settembre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale che introduce le nuove disposizioni relative alla gestione dei rifiuti provenienti da attività edilizie. Il regolamento, ufficialmente denominato “Disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale”, è emesso in conformità all’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le nuove normative, che sostituiscono quelle previste dal precedente decreto n. 152/2006, entreranno in vigore il 26 settembre. Da questa data, i produttori avranno 180 giorni per adeguare le proprie autorizzazioni, ma nel frattempo potranno continuare a operare secondo le licenze già in loro possesso.

I produttori di rifiuti destinati al riciclo per ottenere aggregati recuperati dovranno garantire la corretta classificazione dei rifiuti, la valutazione dei pericoli e la compilazione del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti).

Il decreto stabilisce specifici criteri per cui i rifiuti inerti da costruzione, demolizione o altre fonti minerali cessano di essere considerati tali, dopo opportune operazioni di recupero. Gli aggregati riciclati o artificiali derivanti da queste lavorazioni dovranno rispettare i parametri definiti nell’Allegato 1 del decreto.

I limiti e i parametri per gli aggregati recuperati variano a seconda dell’uso finale previsto.

  • L’Allegato 1 specifica i rifiuti accettati per la produzione di aggregati recuperati, come cemento, mattoni, ceramiche, miscele bituminose, terre e rocce da scavo, nonché frazioni inerti di rifiuti urbani derivanti da costruzioni e demolizioni.
  • L’Allegato 2, invece, elenca le applicazioni dell’aggregato recuperato: dal recupero ambientale ai riempimenti, fino alla realizzazione di rilevati per opere ingegneristiche, sottofondi per infrastrutture stradali e ferroviarie, strati drenanti e confezionamento di calcestruzzi o miscele bituminose. Tra gli impieghi vi sono anche la produzione di clinker e cemento.

Per maggiori dettagli, il testo completo del regolamento è disponibile online nella Gazzetta Ufficiale.