Per chi possiede immobili in Italia, il 16 dicembre rappresenta un appuntamento fiscale importante: in quella data scade il termine per il versamento della seconda rata (saldo) dell’IMU.

L’IMU — introdotta con la legge “Salva Italia” e sostitutiva dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) — riguarda proprietà immobiliari diverse da quelle esentate per normativa.

 

Chi deve pagare l’IMU

L’obbligo di versamento riguarda in generale:

  • seconde case;
  • immobili a uso diverso dall’abitazione principale (come uffici, negozi, capannoni, aree fabbricabili, terreni)
  • l’abitazione principale solo se rientra nelle categorie catastali “di lusso” (A/1, A/8, A/9)

Nel caso in cui il proprietario non abbia versato l’acconto (solitamente a giugno), è possibile che debba regolarizzare il pagamento in occasione del saldo, secondo quanto previsto dal Comune di competenza.

 

Come si calcola l’imposta

Il calcolo dell’IMU parte dalla rendita catastale dell’immobile, da rivalutare e moltiplicare per un coefficiente che varia in funzione della categoria catastale.

Successivamente si applica l’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile — spesso diversa da Comune a Comune.

Se l’aliquota comunale non viene pubblicata nei termini previsti, si applicano le aliquote base nazionali.

 

Modalità di pagamento: come fare realmente

Il versamento va effettuato tramite il modello F24, compilando la sezione “IMU e altri tributi locali”. In alternativa, alcuni Comuni offrono l’opzione di pagamento tramite bollettino postale o piattaforma digitale (es. PagoPA).

È consigliabile verificare attentamente il codice tributo, il codice Comune, l’anno di riferimento e l’importo dovuto.

 

Chi può ottenere l’esenzione dall’IMU

L’IMU non è dovuta — salvo casi particolari — per l’abitazione principale, intesa come l’immobile in cui il contribuente (e il suo nucleo familiare) ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente.

Tra le abitazioni esentabili rientrano anche:

  • unità abitative appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a soci assegnatari;
  • alloggi sociali secondo quanto definito dalla normativa, se adibiti ad abitazione principale;

L’esenzione non si applica invece a unità classificate come abitazioni di lusso (categorie A/1, A/8, A/9).

 

Alcune novità e chiarimenti recenti

Secondo decisioni giurisprudenziali — come una recente ordinanza della Corte di Cassazione — l’esenzione per abitazione principale può riguardare una sola unità immobiliare per soggetto, anche se nell’immobile vi siano più unità contigue utilizzate come abitazione.

Inoltre, in caso di comodato d’uso gratuito o locazione parziale a studenti o a terzi, l’esenzione può essere persa o modificata in base all’utilizzo dell’immobile.

 

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