Per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di lavori agevolati col superbonus superiori a 516mila euro, non è necessario che l’impresa sia in possesso dell’attestazione Soa (Società Organismi di Attestazione) al momento della sottoscrizione del contratto, ma può acquisirla entro il 1° gennaio 2023.

Tuttavia, per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023, l’impresa deve possedere l’attestazione Soa, in caso contrario perderà il diritto al Superbonus.

Nonostante la cancellazione delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento richiesto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili riguardo ai lavori già avviati.

In relazione alla richiesta dei commercialisti, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delle delucidazioni in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del Decreto Legge 21/2022, che è entrato in vigore il 21 maggio 2022.

Tale norma prevede che, per poter beneficiare degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio, i lavori di importo superiore a 516mila euro devono essere affidati a imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano provviste dell’attestazione Soa o che documentino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione Soa.

 

Ulteriori chiarimenti sulla Attestazione Soa

Queste disposizioni sono valide a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo l’applicazione della norma prevista dall’articolo 10-bis del DL 21/2022. In particolare, l’Agenzia ha precisato che per i contratti stipulati dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese possono acquisire l’attestazione Soa entro il 1° gennaio 2023, anziché possederla al momento della sottoscrizione del contratto, per poter beneficiare degli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio.

Tuttavia, a partire dal 1° luglio 2023, le imprese dovranno essere in possesso dell’attestazione Soa al momento della sottoscrizione del contratto per poter usufruire del Superbonus.

 

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