La trasformazione del garage in una residenza comporta un ampliamento della superficie e del volume autorizzati, costituendo quindi una violazione sostanziale del permesso di costruire. Cosa succede in caso di abusi edilizi con difformità dal titolo abilitativo? È possibile pagare una multa anziché demolire l’opera abusiva? La demolizione è una sanzione legittima, anche se successivamente si opta per una soluzione economica?

Il Consiglio di Stato ha risposto a tutte queste domande nella sentenza 6085/2023 del 21 giugno scorso, riguardante un’ordinanza di demolizione emessa dal comune e confermata dal TAR competente. L’ordinanza riguardava lavori edilizi che comportavano un aumento del volume residenziale da 117,22 metri cubi previsti a 361,75 metri cubi attuali, inclusa la realizzazione di un piano fuori terra al posto del garage interrato, di un locale al piano terra non previsto nel progetto, di un volume aggiuntivo sul terrazzo e di un sottotetto abitabile.

Per il comune e il TAR, si trattava di variazioni essenziali rispetto al permesso originale, e il comune ha fatto notare che l’articolo 33 del DPR 380/2001 prevede la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria solo in caso di impossibilità oggettiva di procedere alla demolizione senza sacrificare parti legittime dell’edificio. Questa situazione deve essere valutata dall’amministrazione nella fase esecutiva del procedimento, che è successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione.

Nella fase esecutiva, le parti coinvolte possono sollevare questioni riguardanti gli abusi edilizi rispetto alla pericolosità strutturale dell’edificio, che è un presupposto per l’applicazione della sanzione pecuniaria al posto di quella demolitoria. Tuttavia, questa valutazione non influisce sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione.

 

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