Con la circolare n. 27 del 7 settembre 2023, l’Agenzia delle entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle recenti modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 11/2023, noto come il decreto “Cessioni”, che ha apportato modifiche significative all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020, noto come il decreto “Rilancio”. Queste modifiche hanno comportato, con alcune eccezioni specifiche, un divieto generale per l’opzione di sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e da altri bonus edilizi.

La nuova normativa, come stabilito dall’articolo 2, comma 1, del decreto “Cessioni”, ha stabilito che a partire dal 17 febbraio 2023, i beneficiari del Superbonus e di altri bonus edilizi possono godere esclusivamente della detrazione dilazionata su più anni nella dichiarazione dei redditi, senza la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Inoltre, il decreto ha revocato le disposizioni del Decreto Legge n. 63/2013 che consentivano l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura per alcune tipologie di spese, anche prima dell’entrata in vigore dell’articolo 121 del decreto “Rilancio”. Questa restrizione si applica anche a tali interventi, rendendo impossibile la cessione del credito o lo sconto in fattura come opzione residuale.

Tuttavia, la circolare ha specificato alcune eccezioni a questo divieto generale. È ancora possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito nelle seguenti situazioni:

Per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 relative agli interventi per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus, a condizione che alla data del 16 febbraio 2023 siano state presentate le necessarie autorizzazioni e documenti, a seconda dei casi.

La circolare fornisce anche ulteriori dettagli sull’applicazione di queste eccezioni, inclusa la possibilità di remissione in bonis in alcune circostanze specifiche.

La circolare espone inoltre le modifiche alla responsabilità del cessionario del credito d’imposta e le situazioni in cui il cessionario non è considerato responsabile in caso di mancanza dei presupposti richiesti.

Infine, il documento chiarisce le nuove situazioni in cui è possibile richiedere la remissione in bonis, dando istruzioni dettagliate sulle tempistiche e le modalità per il versamento delle relative tasse. Viene inoltre spiegato il divieto di acquisto di crediti d’imposta da parte delle pubbliche amministrazioni e la possibilità di ripartire il credito d’imposta acquistato in dieci rate annuali di uguale importo nel caso in cui il cessionario non sia in grado di utilizzarlo in compensazione.

Queste chiarificazioni da parte dell’Agenzia delle entrate forniscono una guida preziosa per coloro che sono coinvolti nei bonus edilizi e nella cessione del credito d’imposta, consentendo una migliore comprensione delle nuove normative e delle eccezioni applicabili.

 

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