Gli obiettivi del bonus “Barriere architettoniche” sono stati stabiliti dall’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020 e successivamente modificati e prorogati fino alla fine del 2025 dalla legge 29/12/2022 n.197.

Questo incentivo è finalizzato al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Le spese documentate sostenute per questi interventi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 danno diritto a una detrazione d’imposta del 75%. Questa detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si sottolinea che questa agevolazione non si applica agli interventi sulle nuove costruzioni.

È importante notare che il bonus “Barriere architettoniche” può essere utilizzato liberamente per scopi specifici, come previsto dalla normativa, e non è legato a situazioni particolari o a destinatari specifici.

Inoltre, va evidenziato che la detrazione spetta anche quando l’intervento non coinvolge persone con certificazione di disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio in oggetto. Tuttavia, l’obiettivo principale di questo incentivo è l’eliminazione delle barriere architettoniche attraverso la sostituzione di infissi. Quindi ogni intervento deve essere chiaramente orientato a questo scopo.

L’eliminazione delle barriere architettoniche e la garanzia dell’accessibilità, vivibilità ed adattabilità degli edifici rappresentano un importante valore sociale. E migliorano l’utilizzo degli edifici per una varietà di situazioni personali e familiari nella società attuale.

La CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa) ritiene che il Bonus 75% Barriere architettoniche sia un’opportunità da considerare con attenzione e prudenza.

I beneficiari di questo bonus includono:

  • persone fisiche
  • professionisti
  • enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale
  • società semplici
  • associazioni tra professionisti e soggetti che ottengono reddito d’impresa e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo al momento dell’inizio dei lavori o al momento delle spese sostenute, se antecedenti all’inizio dei lavori.

I beneficiari hanno la possibilità di optare per la detrazione fiscale suddivisa in cinque anni. Oppure, in una particolarità unica tra i bonus, possono cedere il credito o ricevere un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura.

I tipi di interventi ammessi comprendono la sostituzione di infissi esterni e porte, ma anche altri lavori che contribuiscono all’eliminazione delle barriere architettoniche come:

  • la sostituzione di finiture
  • il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici
  • l’adeguamento di arredi fissi
  • il rifacimento di scale ed ascensori
  • l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

La detrazione si applica a condizione che questi interventi siano funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche e rispettino i requisiti previsti dal regolamento del Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236, che stabilisce prescrizioni tecniche per garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, allo scopo di superare ed eliminare le barriere architettoniche.

In particolare, il decreto del 1989 stabilisce specifiche per le caratteristiche dei serramenti, compresi requisiti per le porte, finestre e porte-finestre per garantire l’accessibilità a persone con ridotte capacità motorie o sensoriali.

Questo bonus prevede anche dei massimali di costo per gli interventi. Questi variano in base al tipo di edificio e al numero di unità immobiliari coinvolte.

Infine, è necessaria una documentazione specifica per usufruire di questo bonus, comprese fatture o ricevute fiscali, autocertificazioni e dichiarazioni dell’amministratore condominiale, se applicabile. Inoltre, è importante assicurarsi che gli interventi rispettino i requisiti tecnici del decreto del 1989 e, se necessario, far asseverare la conformità da un tecnico abilitato.

 

Leggi l’articolo originale