La detrazione dei crediti per le banche

Il Decreto Superbonus introduce importanti modifiche riguardanti la detrazione dei crediti fiscali, specificamente per banche e altri istituti qualificati. Questi cambiamenti permettono una ripartizione della detrazione in sei anni anziché i quattro originariamente previsti, a condizione che il prezzo riconosciuto al cedente sia inferiore al 75% del valore nominale del credito. Questa disposizione nasce dall’articolo 4-bis, comma 6, del Decreto Legge 34/2020, che aggiunge il comma 3-ter all’articolo 121. La norma riguarda la cessione del credito o lo sconto in fattura in alternativa alle detrazioni fiscali.

 

Spalmacrediti per le banche

In dettaglio, la nuova norma dispone che banche, intermediari finanziari iscritti all’albo dell’articolo 106 del Testo Unico Bancario (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385), società di gruppi bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 64 dello stesso Testo Unico e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, possano usufruire della detrazione in sei anni se hanno acquistato i crediti a un prezzo inferiore al 75% del loro valore nominale. Questo cambiamento riguarda i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o sconto relative agli interventi previsti dagli articoli 119 e 119-ter del DL 34/2020 e dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del DL 63/2013, inclusi il Bonus Barriere Architettoniche e il Sismabonus. Le rate dei crediti d’imposta derivanti da questa nuova ripartizione non possono essere ulteriormente cedute o frazionate, e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere trasferita agli anni successivi né richiesta a rimborso.

 

Detrazione se acquistato a più del 75%

Il Decreto prevede invece che, se il prezzo di acquisto dei crediti è pari o superiore al 75% del valore nominale, si mantenga la detrazione originaria in quattro anni. I soggetti che hanno acquistato i crediti a questo prezzo devono dichiarare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate tramite una specifica comunicazione ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000. Le modalità di attuazione e il contenuto di questa comunicazione saranno definite con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. In caso di dichiarazioni false, sono previste sanzioni penali, il recupero del credito indebitamente compensato e l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% del credito utilizzato, come stabilito dall’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 471/1997.

Il Decreto Superbonus ha sollevato alcune critiche, soprattutto riguardo alla nuova ripartizione delle rate di detrazione per i bonus edilizi, che per i privati passano da quattro a dieci anni, con effetto retroattivo. Queste regole si applicano anche al SismaBonus e al Bonus Barriere, ma in modo diverso rispetto alle disposizioni riservate alle banche e agli istituti di credito nel DL 39/2024.

 

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