Il nostro punto sulla patente a crediti
L’onda emotiva scaturita dalla tragedia al cantiere Esselunga a Firenze ha portato all’adozione di un provvedimento che, purtroppo, rischia di essere inefficace e dannoso. L’inasprimento delle pene e l’aggiunta di ulteriori oneri burocratici non sono la soluzione per ridurre le morti bianche nei cantieri.
La sicurezza sul lavoro è una questione seria e urgente. Tuttavia, affrontarla con misure punitive e burocratiche non è la strada giusta. Ecco perché:
- Responsabilità effettiva: Piuttosto che aumentare le pene, dovremmo concentrarci sulla responsabilità effettiva. Dare potere ai responsabili della sicurezza e agli ispettori di chiudere un cantiere in caso di inadempimento alle norme sulla sicurezza è un passo nella giusta direzione. Questo richiede una formazione adeguata e risorse adeguate per garantire che possano agire in modo tempestivo ed efficace.
- Formazione e cultura: La formazione è fondamentale per prevenire incidenti sul lavoro. Invece di sovraccaricare i cantieri con ulteriori adempimenti burocratici, dovremmo investire nella formazione dei lavoratori e dei responsabili della sicurezza. Una cultura della sicurezza deve essere parte integrante di ogni cantiere.
- Collaborazione: Tutti gli attori coinvolti – imprese, sindacati, ispettori e lavoratori – devono collaborare per garantire la sicurezza. Non possiamo risolvere il problema con misure punitive unilaterali. Dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente sicuro per tutti.
L’ipotesi del Ministero
Il 27 maggio scorso si è tenuto un incontro al Ministero del Lavoro per discutere le disposizioni attuative relative alla patente a crediti, prevista dall’art. 29, comma 19, del decreto legge del 2 marzo 2024 (convertito con L.n.56/2024). Questa patente riguarda “imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili”, come definiti all’art. 89, comma 1, lett. a) del Dlgs 81/2008.
Il Ministero ha presentato una prima ipotesi di decreto composto da 7 articoli:
- Art. 1 Modalità di presentazione della domanda attraverso l’apposito portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro all’interno del quale è oggetto di autocertificazione il possesso dei requisiti indicati dal citato art. 29: iscrizione camera commercio, adempimento obblighi formativi, possesso DVR, possesso documento regolarità fiscale, avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera e solo dopo 12 mesi potrà essere richiesto il rilascio di una nuova patente.v
- Art. 2 Contenuti informativi della patente: dati anagrafici del soggetto richiedente, data del rilascio e punteggio attribuito, punteggio attuale, provvedimenti di sospensione, provvedimenti dai quali consegue la decurtazione dei crediti.
- Art. 3 Presupposti e procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione. Per procedere alla sospensione devono essere presenti congiuntamente le seguenti condizioni, in un arco temporale di 12 mesi dall’ultimo evento infortunistico, ovvero:
- infortunio a carico del datore di lavoro, almeno per colpa grave, da cui sia derivata la morte del lavoratore o due infortuni dai quali sia scaturita inabilità permanente;
- provvedimenti sanzionatori, anche non definitivi, a carico dell’impresa per violazioni rientranti tra quelle indicate nell’allegato 1 bis del decreto legislativo n.81/2008. La durata della sospensione, non superiore a 12 mesi, dipenderà dalla gravità degli infortuni e violazioni, dal grado di responsabilità del datore di lavoro e da eventuali recidive.
- Art. 4 Criteri di attribuzione crediti ulteriori: ai 30 crediti iniziali sono assegnati crediti aggiuntivi fino a 100, nei casi e nella misura indicati da una tabella che sarà allegata al decreto nel rispetto dei seguenti criteri:
- storicità dell’azienda;
- possesso di specifiche certificazioni di qualità in materia di sicurezza;
- dimensione dell’organico aziendale;
- adozione del sistema di gestione della sicurezza nei casi non prescritti dalla normativa;
- asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza;
- investimenti nella formazione dei lavoratori ulteriori rispetto a quelli obbligatori;
- riconoscimento della riduzione del tasso Inail OT 23;
- possesso SOA di I° e II° classifica.
- Art. 5 Incremento dei crediti: la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo alla costituzione dell’impresa fino a un massimo di 30 crediti (incremento sospeso in caso di provvedimenti sanzionatori).
- Art. 6 Modalità di recupero dei crediti decurtati: è possibile attraverso la partecipazione a uno o più corsi di formazione. Ciascun corso consente di riacquistare un massimo di un credito fino a un massimo di 5 crediti.
- Art. 7 Trasformazione o fusione imprese: alla persona giuridica risultante dalla trasformazione o fusione, anche per incorporazione, è accreditato il punteggio in possesso della società trasformata. Nel caso di fusione in senso stretto è acquisito il punteggio della società con più crediti.
Sul testo sono in corso consultazioni con le altre Associazioni Datoriali per pervenire a un miglioramento funzionale che precisi alcuni passaggi ed elimini aspetti vincolanti e penalizzanti, come quelli sulla revoca della patente per errori nella dichiarazione dei requisiti e sui limiti di recupero dei crediti dai corsi di formazione.