Il sistema della patente a punti in edilizia è un meccanismo di qualificazione obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che prevede l’assegnazione o la sottrazione di crediti in base al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. In vigore dal 1° ottobre 2024, ha suscitato dubbi riguardo ai soggetti obbligati, ai documenti richiesti e alla possibilità di autocertificazione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato delle FAQ per fornire chiarimenti, a cui si sono aggiunte indicazioni operative dai Consulenti del Lavoro.
Le imprese esenti dall’obbligo della patente a punti sono quelle con attestazione SOA di classifica pari o superiore alla II, indipendentemente dalla categoria. Per quanto riguarda l’autocertificazione, essa è obbligatoria per le aziende e i lavoratori autonomi attivi nei cantieri al 1° ottobre 2024. Chi non lavora in cantiere in quella data non è tenuto all’invio della PEC, ma dal 1° novembre potranno operare solo coloro che hanno richiesto la patente tramite il portale INL.
Un altro chiarimento riguarda il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc): i richiedenti possono autocertificare il possesso dei requisiti per ottenerlo anche se non ancora in loro possesso. Se il Durc viene rilasciato successivamente, ciò non influisce sulla validità della patente a punti già concessa.
L’INL ha inoltre chiarito che, per le aziende con più unità operative, ogni datore di lavoro deve nominare un responsabile del servizio prevenzione e protezione (RSPP) e redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Infine, per quanto riguarda la formazione obbligatoria dei datori di lavoro, non essendo ancora stato siglato un accordo Stato-Regioni, l’autocertificazione deve basarsi sulla normativa vigente al momento della presentazione.