Art. 121 Decreto Rilancio

L’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. «Decreto Rilancio») e successive modifiche riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni dal 2020 al 2025, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la facoltà di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
  • per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

 

Il meccanismo della ricessione

Il Gruppo UniCredit tramite EBS Finance, società veicolo del Gruppo, acquista dalla clientela i crediti che saranno successivamente ceduti a terzi clienti.

Questo nuovo meccanismo offre la possibilità di supportare le imprese e i piccoli operatori che hanno completato i lavori, maturato i crediti fiscali e intendano cederli.

 

Caratteristiche dell’offerta dedicata alla clientela

Possono essere presentate richieste di cessione di crediti di imposta:

  • derivanti esclusivamente da sconto in fattura
  • per spese sostenute nel 2022 provviste di codice identificativo univoco
  • con importo compreso tra Euro 10 mila ed Euro 600 mila

Saranno oggetto di valutazione pratiche:

  • con crediti già maturati secondo i termini previsti dalla normativa fiscale (e.g. sostenimento delle spese e raggiungimento del SAL/Fine lavori)
  • in possesso di tutta la documentazione richiesta nel corso dell’istruttoria, ivi inclusa quella prevista dal comma 6-bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio
  • con asseverazioni, attestazioni e visto di conformità per tutte le tipologie di intervento anche se non espressamente richiesti dalla normativa

 

Fonte: Unicredit

Documento completo Unicredit Superbonus_aprile_2023