Il decreto legge n. 11/2023, già pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore, ha in pratica soppresso la possibilità di optare per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per gli interventi edilizi effettuati o per lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell’articolo 121 co. 1 lett. a) e b) del decreto Rilancio (DL n. 34/2020). In altre parole, non è più possibile cedere il credito o usufruire dello sconto sul corrispettivo in relazione alle detrazioni fiscali per gli interventi edilizi.

A partire dal 17 febbraio 2023, non è più possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura. Questo ai sensi dell’articolo 121 del DL 34/2020, come stabilito dall’articolo 2 co. 1 del DL 11/2023. Tuttavia, è stata inclusa una clausola di salvaguardia che consente di continuare a optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura in relazione agli interventi per i quali sono già stati presentati i titoli edilizi abilitativi prima del 17 febbraio 2023, in base alle lettere a) o b) dell’articolo 121 co. 1 del DL 34/2020. In altre parole, per gli interventi per cui già sono state ottenute le autorizzazioni necessarie, è ancora possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Per poter usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura in relazione agli interventi edilizi effettuati, è necessario dimostrare di essere in possesso della documentazione seguente:

  • Titolo edilizio abilitativo o dichiarazione sostitutiva per interventi in edilizia libera;
  • Notifica preliminare dell’avvio dei lavori alla ASL, se prevista;
  • Visura catastale ante inizio lavori dell’immobile oggetto degli interventi o, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  • Fatture, ricevute e/o altri documenti di spesa, nonché documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle medesime (ad esempio bonifici);
  • Asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e di congruità delle relative spese, corredate da tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  • Delibera condominiale di approvazione dei lavori e tabella di ripartizione delle spese tra i condomini, se l’intervento riguarda parti comuni condominiali;
  • Documentazione prevista dall’art. 6 co. 1 lett. a), c) e d) del DM 6.8.2020 “Requisiti”, se l’intervento riguarda l’efficienza energetica;
  • Visto di conformità rilasciato sull’opzione che ha “generato” il credito d’imposta;
  • Attestazione rilasciata dai soggetti obbligati al rispetto della disciplina in materia di antiriciclaggio, che intervengono nella cessione del credito d’imposta, di avvenuta osservanza degli obblighi di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.

In sintesi, è necessario fornire tutta la documentazione necessaria per dimostrare la legittimità degli interventi edilizi effettuati e dei relativi costi sostenuti, nonché il rispetto di tutte le norme e i requisiti previsti dalla legge. Solo in questo modo sarà possibile usufruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

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